Risponde il legale
Avvocato Giovanni Taglialatela
Lo studio dell'Avv. Giovanni Taglialatela, specialista in diritto d'autore e del lavoro, opera presso le sedi di Caserta, Roma e Milano. Lo studio fornisce consulenza e assistenza legale grazie all'apporto di professionisti qualificati, in possesso di competenze specialistiche in diversi settori (civile, societario, fallimentare, amministrativo), capaci di un'efficace interazione, finalizzata alla gestione personalizzata delle esigenze di ciascun cliente.
Partendo dal dato normativo, ovvero dall’introduzione dell'esenzione con il decreto legge 159 / 2007 (legge finanziaria 2006) e dalla successiva conferma della legge finanziaria del 2007: “per le esibizioni in spettacoli musicali dal vivo, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9, 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio delle Stato 16,07.1947 n 708 ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n.2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5000 ( cinquemila) euro” possiamo individuare le categorie di musicisti ed i limiti per l'esenzione del versamento dei contributi ex Enpals. Si tratta comunque di musicisti dilettanti (ovvero quelli che non vivono professionalmente di musica):
a) giovani fino a 18 anni; b) studenti di scuola media superiore ovvero iscritti a corsi di laurea triennale e quinquennale dell'ordinamento scolastico ed universitario nazionale nonchè iscritti in istituti stranieri che rilasciano titoli equipollenti a quelli rilasciati dagli istituti italiani fino al veniticinquesimo anno di età;
c) pensionati di età superiore a 65 anni di età;
d) coloro che svolgono una attibità lavorativa, contemporanea a quella assoggettata ad Enpals, per la quale sono già tenuti al versamento contributivo ai fini della previdenza obbligatoria ad altra gestione ovvero ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. Per tutti il limite è l'importo relativo ad un compenso annuo lordo inferiore a 5.000,00 euro. Per la parte che eccede i 5.000,00 euro annui tutti sono tenuti al versamento contributivo ex Enpals.
Nella ipotesi descritta nella domanda precedente viene meno l'obbligo dell'iscrizione all'Inps - gestione ex Enpals, viene meno l'obbligo del versamento della contribuzione previdenziale, non vige l'obbligo del possesso del certificato di agibilità, non sussiste l'obbligo di presentare all'Inps - gestione ex Enpals la denuncia dei lavoratori occupati e le relative variazioni, non si applicano le disposizioni riguardanti il rilascio del certificato di agibilità.
Per completezza di informazione si ricordano questi casi:
1) artisti stranieri (residenti all'estero). Tali artisti sono esonerati dal versamento solo nel caso in cui esibiscano un certificato rilasciato dall'Ente competente del loro Stato che attesti l'obbligo assicurativo nel Paese di origine. Lo stesso esonero è in vigore anche con gli Stati con i quali l'Italia ha stipulato adeguate convenzioni. Il documento dell'Ente straniero deve essere allegato alla richiesta di agibilità;
2) artisti che prestano la loro opera senza percepire alcun compenso in occasione di manifestazioni i cui proventi sono interamente destinati a scopi benefici, sociali o solidaristici. In questo caso, oltre ad essere richiesto il certificato di agibilità a titolo gratuito, ogni artista partecipante all'evento dovrò rilasciare apposita dichiarazione in cui attesta la gratuità dell'opera prestata.
La normativa dell’esenzione riguarda solo ed esclusivamente i musicisti dilettanti e non professionisti e, dunque, le disposizioni vanno lette ed interpretate in tale ottica. Non possono rientrare nella previsione della normativa di favore i musicisti professionisti autonomi con o senza partita iva, i docenti dei Conservatori con contratto di lavoro di natura subordinata e/o parasubordinata e tutti coloro che in qualsiasi forma fanno della musica la loro principale forma di reddito.
E così anche le prestazioni a carattere occasionale (ovvero qualsiasi attività di lavoro autonomo caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione) potrebbero rientrare nell’esenzione solo se effettuati da minori, studenti fino a 25 anni, da pensionati oltre 65 anni di età o da chi, non rientrando nelle precedenti categorie è comunque iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Per onere di completezza si precisa che nell’esonero dalla contribuzione all'Inps - gestione ex Enpals rientra sicuramente il musicista dilettante già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria purché diversa da quella dei lavoratori dello spettacolo. Ora dal momento che l’Enpals risulta soppressa e fusa nell’inps la disposizione deve intendersi nel senso di diversa forma di gestione della contribuzione (per esempio un dipendente di un’impresa privata con versamento contributivo inps che svolge attività di musicista dilettante con contribuzione Inps - gestione ex Enpals).
Il diritto d’autore (disciplinato dall’art. 2575-2583 del codice civile), riguarda le “opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia, all’informatica ed al disegno industriale, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”
Sul piano tributario il compenso per lo sfruttamento economico del diritto d’autore è assoggettato a diversa imposizione a seconda che risulti percepito:
1) dall’autore;
2) dall’avente causa a titolo gratuito (ad es. eredi o legatari dell’autore);
3) da soggetti che abbiano acquisito a titolo oneroso l’utilizzazione economica del diritto medesimo.
Nel primo caso (ovvero dall’autore) per la determinazione del diritto imponibile all’importo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione pari al 25% (per contribuenti con età superiore a 35 anni), ovvero 40% (per contribuenti con età pari o inferiore a 35 anni) della misura del compenso medesimo.
Nel secondo caso (aventi causa a titolo gratuito), il compenso per l’utilizzazione economica del diritto d’autore rientra nella categoria dei redditi diversi e costituisce reddito imponibile per l’intero importo.
Anche nel terzo caso il compenso per l’utilizzazione economica del diritto d’autore rientra nella categoria dei diritti diversi, ma all’importo lordo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione in misura pari al 25% del suo importo (art.71 TUIR).
Sul piano contributivo-previdenziale, il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto a imposizione esclusivamente laddove derivi dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni. Solo per completezza l’Inps, fino alla circolare/messaggio n. 14712/2013 provvedeva a sottoporre ad imposizione contributiva qualsiasi reddito derivante da cessione del diritto d’autore senza effettuare alcuna distinzione dei soggetti cedenti ovvero se liberi professionisti iscritti a forme previdenziali o piuttosto lavoratore autonomo non iscritto all’ex Enpals né a una cassa professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata.
Va ricordato anzitutto il contenuto essenziale dell'art.43, comma 3 della L.n. 289/2002, secondo cui “al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, di immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile”. La detta percentuale rappresenta una sorta di “franchigia” , cioè un importo escluso dalla base contributiva e pensionabile. In pratica per i lavoratori dello spettacolo il titolare dei compensi a loro corrisposti deve essere “modulato” per il 60% a titolo di remunerazione della prestazione con connotati artistici e per il 40% a titolo di remunerazione della cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, di immagine e di replica. Orbene il fatto che il compenso per cessione del diritto d’autore non possa eccedere l 40 % dell’importo totale per prestazioni riconducibili alla medesima attività presuppone sempre un rapporto di lavoro tra l’artista da un lato e la sua controparte che, a seconda della veste contrattuale utilizzata, è il datore di lavoro, il produttore, il committente. Di solito, le parti stabiliscono un compenso per la prestazione lavorativa ed un compenso per la cessione del diritto d’autore. Se il compenso per il diritto d’autore super il 40% della somma totale dei due compensi, allora la parte eccedente il 40% del compenso viene considerata compenso per lavoro e sottoposta anch’essa a contribuzione.
Una circolare Enpals richiama l'imponibilità ai fini previdenziali della quota di compenso eccedente il 40%: “il compenso relativo alla cessione dello sfruttamento economico dell'opera è assoggettabile a contribuzione previdenziale indipendentemente dal fatto che sia scorporata dalla retribuzione. L'imponibilità opera nella misura che eccede il 40% della somma del compenso totale per retribuzione per cessione dello sfruttamento economico dell'opera”.
Questo avviene sia nel caso che il dovuto per il diritto d'autore sia scorporato dalla retribuzione per l'attività lavorativa sia nel caso sia indicato un solo compenso. Pertanto questo importo complessivo è soggetto a contribuzione nella misura del 60%.
Il diritto di immagine altro non è che un diritto riconosciuto alle persone affinchè la propria immagine non venga diffusa o pubblicata senza l’autorizzazione della persona medesima. Sul piano tributario, il compenso per l’utilizzazione del diritto di immagine rientra nei redditi di lavoro autonomo derivanti dalla “cessione di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale” (art.54c omma 1 – quater, TUIR). Sul piano contributivo – previdenziale la cessione / licenza del diritto di immagine ha la stessa regolamentazione del diritto d’autore.
Per quanto attiene al diritto di immagine, la stessa circolare Enpals effettua delle precisazioni sia sul campo di applicazione che sulla platea dei soggetti cui si applica. Ed invero il diritto di immagine non è nella disponibilità di tutte le figure professionali esercenti arti e professioni sicché l’eventuale cessione dello sfruttamento del diritto di immagine sul piano pratico non può usufruire della riduzione forfettaria ai fini dell’esclusione dell’imponibile contributivo. L’Enpals individua dapprima la platea dei soggetti destinatari a norma di legge ad essere titolari di un diritto di immagine e restringe poi tale platea a quanti, in concreto, hanno le caratteristiche per cedere il diritto di immagine. Non tutti i soggetti che la legge indica possono cedere la propria immagine, ma solo quelli che possono far valere sul mercato la loro notorietà. L’Enpals vuole ostacolare l’azione illegittima di attribuire intenzionalmente ad un artista poco noto il compenso per diritto di immagini eccessivo rispetto alla sua notorietà, di abbassare l’importo soggetto a contribuzione.
Moltissime sono le domande che i musicisti di Jazz pongono sull'eventuale riconoscimento del diritto di improvvisazione come autonomo diritto d'autore al pari di qualsiasi altra opera soprattutto ai fini del riconoscimento economico. La domanda, dunque, è se è possibile allo stato attuale del ns diritto il riconoscimento della musica improvvisata. In via preliminare va precisato che la legge sul diritto d'autore non prevede alcuna forma di tutela per le opere musicali non scritte . In altri termini vengono tutelate dal punto di vista giuridico tutte quelle opere che vengono tradotte in musica scritta mediante l'ausilio della partitura e pertanto esulano da qualsiasi tutela quelle legate all'estro ed alla creazione del suo autore che non vengono poi trasformate in una partitura scritta. Unica eccezione la musica elettronica e/o altre forme similari ma si tratta di una speciale disposizione per questioni di natura tecnica. Impossibile allo stato attuale prevedere una tutela della musica improvvisata come impossibile ipotizzare un radicale cambiamento della legislazione, fino ad oggi mai avvenuto nonostante le numerosissime richieste. Tuttavia è la stessa legge sul diritto d'autore a lasciare uno spiraglio aperto alla tutela dell'opera degli improvvisatori. Ed infatti l'art. 4 della legge sul diritto d'autore recita testualmente:"senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altre forme letterarie od artistiche , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.....". Dall'interpretazione di tale disposizione normativa ne deriva che anche le elaborazioni di carattere creativo di altra opera come ad esempio la parte improvvisativa di uno standard è tutelata dal diritto d'autore. La difficoltà sta nel riconoscimento da parte della Siae ma allo stato del diritto attuale è su tale indirizzo che ci si deve muovere per vedersi riconosciuta la propria improvvisazione quale diritto autonomo e tutelato anche economicamente così come accade fin dal 1982 in Francia ed in Svezia da qualche anno.