Per completezza di informazione si ricordano questi casi:
1) artisti stranieri (residenti all'estero). Tali artisti sono esonerati dal versamento solo nel caso in cui esibiscano un certificato rilasciato dall'Ente competente del loro Stato che attesti l'obbligo assicurativo nel Paese di origine. Lo stesso esonero è in vigore anche con gli Stati con i quali l'Italia ha stipulato adeguate convenzioni. Il documento dell'Ente straniero deve essere allegato alla richiesta di agibilità;
2) artisti che prestano la loro opera senza percepire alcun compenso in occasione di manifestazioni i cui proventi sono interamente destinati a scopi benefici, sociali o solidaristici. In questo caso, oltre ad essere richiesto il certificato di agibilità a titolo gratuito, ogni artista partecipante all'evento dovrò rilasciare apposita dichiarazione in cui attesta la gratuità dell'opera prestata.