Il diritto di immagine altro non è che un diritto riconosciuto alle persone affinchè la propria immagine non venga diffusa o pubblicata senza l’autorizzazione della persona medesima. Sul piano tributario, il compenso per l’utilizzazione del diritto di immagine rientra nei redditi di lavoro autonomo derivanti dalla “cessione di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale” (art.54c omma 1 – quater, TUIR). Sul piano contributivo – previdenziale la cessione / licenza del diritto di immagine ha la stessa regolamentazione del diritto d’autore.