La normativa dell’esenzione riguarda solo ed esclusivamente i musicisti dilettanti e non professionisti e, dunque, le disposizioni vanno lette ed interpretate in tale ottica. Non possono rientrare nella previsione della normativa di favore i musicisti professionisti autonomi con o senza partita iva, i docenti dei Conservatori con contratto di lavoro di natura subordinata e/o parasubordinata e tutti coloro che in qualsiasi forma fanno della musica la loro principale forma di reddito.
E così anche le prestazioni a carattere occasionale (ovvero qualsiasi attività di lavoro autonomo caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione) potrebbero rientrare nell’esenzione solo se effettuati da minori, studenti fino a 25 anni, da pensionati oltre 65 anni di età o da chi, non rientrando nelle precedenti categorie è comunque iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Per onere di completezza si precisa che nell’esonero dalla contribuzione all'Inps - gestione ex Enpals rientra sicuramente il musicista dilettante già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria purché diversa da quella dei lavoratori dello spettacolo. Ora dal momento che l’Enpals risulta soppressa e fusa nell’inps la disposizione deve intendersi nel senso di diversa forma di gestione della contribuzione (per esempio un dipendente di un’impresa privata con versamento contributivo inps che svolge attività di musicista dilettante con contribuzione Inps - gestione ex Enpals).